Molestie assillanti

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Il fenomeno delle molestie assillanti perpetuate attraverso i canali di comunicazione moderni rappresenta una delle derive più complesse della nostra contemporaneità tecnologica.

Questa condotta si manifesta attraverso l’invio ossessivo di messaggi, telefonate continue a qualsiasi ora del giorno o della notte, e il monitoraggio costante delle attività digitali della vittima sui canali social.

L’obiettivo di chi mette in atto simili comportamenti è quasi sempre quello di esercitare un controllo psicologico o di manifestare un’ossessione, portando la persona colpita a vivere in uno stato di costante ansia e alterazione delle proprie abitudini di vita.

Il quadro normativo in Italia

Dal punto di vista prettamente giuridico, queste azioni non rimangono impunite e trovano una precisa collocazione all’interno del codice penale italiano.

L’articolo 612-bis c.p. (Stalking)

Quando la condotta telefonica o digitale è sistematica e reiterata nel tempo, si configura appieno il reato di Atti Persecutori.

La legge punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

L’uso di strumenti informatici o telematici costituisce una specifica aggravante del reato, poiché la tecnologia amplifica la pervasività della molestia, rendendo difficile per la vittima trovare un luogo isolato o sicuro.

L’articolo 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone)

Nei casi in cui la condotta non sia così continuativa da stravolgere la vita della vittima, ma si limiti a comunicazioni comunque petulanti e fastidiose, si applica la contravvenzione di Molestia o disturbo alle persone.

Questa norma punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

Come tutelarsi e agire

Di fronte a una situazione di stalking telefonico o digitale, è fondamentale non sottovalutare i primi segnali e adottare una strategia di tutela ben definita per proteggere la propria incolumità e raccogliere gli elementi necessari a una successiva azione legale.

Conservare le prove

Non cancellare mai messaggi, email, chat o registri delle chiamate, poiché schermate dettagliate ed esportazioni delle conversazioni costituiscono la base documentale imprescindibile per qualsiasi segnalazione alle autorità.

Oltre alla conservazione dei dati, esistono diversi strumenti formali a disposizione della vittima per porre fine alla condotta prima ancora di arrivare a un vero e proprio processo penale.

L’ammonimento del Questore rappresenta una misura amministrativa preventiva particolarmente efficace, che permette alla vittima di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza senza procedere a una denuncia immediata, attivando un formale richiamo istituzionale nei confronti dello stalker.

Qualora l’ammonimento non fosse sufficiente o la gravità dei fatti lo richiedesse, la strada principale resta la presentazione di una formale querela presso i Carabinieri, la Polizia di Stato o direttamente in Procura, chiedendo l’intervento dell’autorità giudiziaria per l’applicazione di eventuali misure cautelari come il divieto di avvicinamento o di comunicazione.

Kkk

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