MESSINA
Una storia paradossale arriva da Messina, dove un matrimonio religioso celebrato nel 2009 al Santuario della Madonna di Montalto non è mai stato trascritto in Comune, con conseguenze giuridiche molto gravi per la coppia coinvolta.
Il Caso di Loredana e Giuseppe
Loredana e Giuseppe si sono sposati in chiesa con tutti i riti previsti: abito bianco, scambio degli anelli e cerimonia solenne.
Tuttavia, per un errore amministrativo, il parroco non ha mai trasmesso l’atto matrimoniale al Comune, un passaggio indispensabile perché il matrimonio religioso produca effetti civili e giuridici.
Di conseguenza, per lo Stato italiano, quel vincolo non è mai esistito.
Quando la coppia ha deciso di separarsi pochi mesi dopo, si è trovata di fronte a un ostacolo: non essendo mai stato registrato il matrimonio, non c’è modo di ottenere la separazione o il divorzio legalmente riconosciuti.
Tentativi di Trascrizione e Cause Legali
Loredana ha provato a far trascrivere tardivamente il matrimonio sul registro civile per ottenere lo status matrimoniale necessario a procedere con la separazione. Tuttavia, Giuseppe si è sempre opposto alla trascrizione.
La donna, che aveva anche contratto finanziamenti per la cerimonia e l’arredamento della casa (oltre 66mila euro), ha fatto causa sia all’ex marito sia al parroco e alla Curia.
Tuttavia, sia il Tribunale di Messina nel 2019 che la Corte d’Appello nel 2023 hanno rigettato la sua richiesta.
I giudici hanno stabilito che il diniego del marito non costituisce illecito e che non esiste alcun obbligo legale di consenso all’altra parte per la trascrizione tardiva. Inoltre, non è stato dimostrato un danno concreto sufficiente a giustificare la trascrizione.
Sentenza della Cassazione del 2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24409 depositata il 2 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Loredana.
È stato ribadito il principio secondo cui, per effetto della legge 121/1985, la trascrizione successiva di un matrimonio religioso è possibile solo con il consenso di entrambi i coniugi.
La Cassazione ha spiegato che il rifiuto del marito non costituisce un atto contrario al diritto e non viola alcun diritto tutelato dalla legge.
Il matrimonio religioso è considerato idoneo a produrre effetti civili solo se entro cinque giorni dalla celebrazione il parroco effettua la domanda scritta di trascrizione in Comune.
L’assenza di tale trascrizione crea una cesura tra l’atto religioso e il suo riconoscimento civile, che non può più essere sanato implicitamente col passare del tempo.
Questa vicenda mette in luce l’importanza di tutti i passaggi burocratici affinché un matrimonio religioso abbia validità anche di fronte alla legge civile, e come un errore amministrativo possa comportare gravi conseguenze personali e legali.
Pvl
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